Ambiente

In base alla normativa ambientale D. Lgs. 152/2006, il Datore di lavoro è chiamato ad effettuare campionamenti e analisi chimiche pertinenti all’attività (aria acqua suolo) e sui rifiuti prodotti.

Dette analisi devono essere eseguite da tecnici qualificati, secondo precise metodologie e con l’ausilio di adeguate attrezzature.

ASSISTENZA

La Vostra Azienda sarà affiancata nella stesura delle richieste delle autorizzazioni necessarie o eventuali modifiche e/o rinnovi.

I nostri tecnici esperti Vi seguiranno in tutte le fasi, e per eventuali analisi e/o comunicazioni alle autorità competenti, con un primo sopralluogo e con il controllo della eventuale documentazione autorizzativa prodotta in precedenza.

Il nostro Tecnico, dedicato alla Vostra Azienda, si occuperà delle relazioni inderogabili e della presentazione delle domande per le varie autorizzazioni e relativa  documentazione.

Assistenza all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, recupero, RAEE, bonifica amianto, ecc.).

Campionamenti emissioni in atmosfera e richiesta o rinnovo autorizzazioni

La normativa prevede che le emissioni in atmosfera, derivate da lavorazioni e processi produttivi, debbano essere controllate in modo da verificare che non contengano sostanze inquinanti oltre i limiti consentiti.

Per poter garantire la salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro, le emissioni devono essere aspirate e convogliate verso l’esterno.

Il D.Lgs 152/2006 art. 269 prescrive l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per poter immettere emissioni nell’ambiente. Tale autorizzazione potrà essere diversa in base al tipo di attività, quantità e tipologia di materiale inquinante.

Campionamenti emissioni scarichi idrici e richiesta o rinnovo autorizzazioni

L’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 definisce scarico idrico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. […]”.

“Gli scarichi idrici possono essere suddivisi in funzione della tipologia delle acque scaricate o del recapito finale a cui sono convogliati. Infatti, in funzione di questi due parametri sono stabilite le tabelle di riferimento con i limiti di legge e, quindi, le prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione. In base alla natura del refluo.” […] il D.Lgs. 152/2006 d

Campionamenti / analisi ambientali (acqua, aria, suolo)

In base alla normativa ambientale D. Lgs. 152/2006, il Datore di lavoro è chiamato ad effettuare campionamenti e analisi chimiche pertinenti all’attività (aria acqua suolo) e sui rifiuti prodotti.

Dette analisi devono essere eseguite da tecnici qualificati, secondo precise metodologie e con l’ausilio di adeguate attrezzature.

AMIANTO

La presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute delle persone o necessità di un intervento di bonifica.

Se il materiale ha un buono stato di conservazione è estremamente improbabile che possa sussistere il pericolo di rilascio di fibre nocive per l’uomo.

Per valutare lo stato di conservazione di un materiale contenente amianto, si inizia con una valutazione fisica della consistenza, la sua capacità di rilascio di fibre in aria.

Al fine di ridurre al massimo i rischi che possono derivare dalla dispersione delle polveri e salvaguardare la salute degli occupanti dell’edificio in cui si trova il materiale contenente amianto, deve essere predisposto un Piano di Manutenzione e Controllo

Piano di Manutenzione e Controllo

È costituito da una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali che monitorizzano eventuali rischi di danneggiamento.

Tali procedure si attuano con una periodica verifica dello stato dei manufatti contenenti amianto.

Valutazione stato di conservazione e gestione amianto

In Italia, la presenza dell’amianto è stata messa al bando con L. 257 del 1992 e la tutela della salute dei cittadini è sancita anche da normative europee. Nel D.M. 6/09/1994 è previsto l’obbligo per proprietari di fabbricati, impianti e/o macchine, in cu vi sia presente materiale contenente amianto (MCA), di nominare un Responsabile del Rischio Amianto (RA) e di effettuare una valutazione dello stato di conservazione dei materiali.

L’RA ha compito di verificare e coordinare tutte le attività manutentive che possano interessare i MCA, gestirne il rischio e la messa in sicurezza, nonché redigere il Programma di controllo valutando le attività di conservazione e manutenzione ed eventualmente le attività di bonifica.

Responsabile Amianto (RA)

Punto 4 del D. M. 06/09/94 dispone obbligo ai proprietari di immobili dove sia stata accertata presenza di MCA (materiali contenenti amianto), o ai responsabili di attività presenti al suo interno, di designare figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

Generalmente l’identificazione di MCA in un edificio, non implica automaticamente l’obbligo di bonifica, ma l’attivazione di misure di prevenzione e controllo che assicurino una corretta manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio e preservare la salute degli occupanti dello stabile.

 

L’ assistenza del RA è concreto supporto alle Aziende, e prevede

  • Redazione del Piano di Controllo e Manutenzione MCA e gestione di tutte le attività ad essi correlate,
  • Verifica periodica dello stato di conservazione dei MCA
  • Monitoraggio periodico dell’aria
  • Gestione comunicazioni a terzi
  • Etichettatura dei MCA

Assistenza adempimenti gestione dei rifiuti e imballaggi (MUD,CONAI, ecc.)

In base al D. Lgs. 152/2006 si definisce rifiuto “Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore/produttore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Parzialmente definite precedentemente con il “Decreto Ronchi” del 1997, il  DLgs 81/2008, (aggiornato con il DLgs 205/2012) ha ridefinito le modalità di gestione in materia di rifiuti.

 Si compone di diverse fasi fondamentali, attraverso cui passare per assicurare una corretta conduzione del processo.

Fasi necessarie quali l’identificazione, classificazione, gestione, trasporto, smaltimento e comunicazione.

La caratterizzazione del rifiuto è necessaria per determinare il codice CER, una sequenza numerica volta a identificare la tipologia del rifiuto e la eventuale pericolosità, ed è fondamentale per garantire corretta gestione nelle fasi successive. Sulla base di queste informazioni, infatti, è possibile stabilire i corretti criteri per il deposito, per la pianificazione del suo trasporto e del suo smaltimento, e per la corretta compilazione documentale di registro di carico e scarico, formulario e MUD.

Tutte le fasi devono essere attentamente controllate al fine di attenersi all’osservanza della normativa vigente.

Dichiarazione Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Art. 189 del D. Lgs. 156/2006, dispone l’obbligo a determinati soggetti, di comunicare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti.

Denuncia annuale presentata obbligatoriamente entro il 30 Aprile di ogni anno, salvo proroghe, dai Produttori, dai Trasportatori e dai Gestori di rifiuti, relativamente a quelli prodotti, gestiti o smaltiti nell’anno precedente.

Campionamento ed analisi sui rifiuti al fine dell’attribuzione del codice CER e test di cessazione ai fini del conferimento al recupero o in discarica.

Il D.M. 27/09/10 dispone che i rifiuti possano essere depositati in una determinata area di smaltimento solo dopo essere stati sottoposti a una categorizzazione di base, ottenuta a seguito di precise analisi e campionamenti

La categorizzazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto, e come prescritto dall’ Art. 4 del D.Lgs. 13/01/03 n. 36 , è il produttore del rifiuto stesso che ha l’onere di farla eseguire, ripeterla almeno una volta all’anno e a seguito di eventuali variazioni significative.

Le analisi dovranno essere ripetute con scadenza variabile a seconda della pericolosità del rifiuto:

ogni 24 mesi se trattasi di rifiuti non pericolosi

ogni 12 mesi se trattasi di rifiuti pericolosi

e ogni qualvolta si registrino modifiche sostanziali nel processo di produzione originario del rifiuto.

Per i rifiuti con CER ANH cioè non pericolosi assoluti, non vi è obbligatorietà di certificazione di analisi.

Per maggiori informazioni