Documento Valutazione dei rischi
Cosa è il dvr
La Valutazione dei rischi è strumento centrale che partendo dall’analisi dell’ambiente di lavoro e delle fasi lavorative, consente di predisporre tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori.
Art. 2 D.lgs 81/08 Definisce la valutazione dei rischi come:
“Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la loro attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”
Il DVR è uno strumento indispensabile per le Aziende in cui vi sia almeno un lavoratore, deve avere data certa e contenere (art. 28, comma 2):
Il datore di lavoro è tenuto a redigere la valutazione dei rischi elaborando il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, commi 1 e 2).
Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, e molte altre.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Aggiornamento DVR
In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o ancora quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione. In tal caso, il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dagli eventi sopra citati (art. 29, comma 3).
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